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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT cercato: '   fatto' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index    fatto:

    CAPO I
    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    CAPO II
    GATEKEEPER

    CAPO III
    PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ

    CAPO IV
    INDAGINE DI MERCATO

    CAPO V
    POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 16

Avvio di un'indagine di mercato

1.   Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.

2.   fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.

3.   La decisione di cui al paragrafo 1 indica:

a)

la data di avvio dell'indagine di mercato;

b)

la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato;

c)

le finalità dell'indagine di mercato.

4.   La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o

b)

la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.

Articolo 20

Apertura di procedimenti

1.   Se intende aprire procedimenti in vista di un'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 8, 29 e 30, la Commissione adotta una decisione di apertura di un procedimento.

2.   fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine a norma del presente regolamento prima di aprire procedimenti a norma di detto paragrafo.


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